STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1) E' costituita l'Associazione AMICI DELLA
SCUOLA “BONETTI"
Art. 2)
Essa ha sede in Milano, Via Tajani n. 12.
Art. 3)
L'associazione ha lo scopo di promuovere ed
organizzare attività sportive, ricreative, culturali in
ambito scolastico ed extrascolastico; promuovere e
sostenere a favore degli alunni della scuola
Elementare Bonetti attività scolastiche integrative,
preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed
approvate dal Consiglio di Circolo; provvedere alla
raccolta ed alla gestione di fondi necessari a
sostenere dette attività.
L'associazione non ha fini di lucro.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4)
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio ;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'attivo sociale.
Art.5)
L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di
ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
SOCI
Art. 6)
Sono soci ordinari i genitori degli alunni della
scuola elementare Bonetti , la cui domanda di
ammissione verrà accettata dal Consiglio e che
verseranno, all'atto della domanda, la quota di
associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Art. 7)
Sono soci sostenitori le persone, non genitori
degli alunni della scuola elementare Bonetti , la cui
domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio
e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di
associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Art. 8)
Ove uno dei due genitori sia stato accettato
quale socio ordinario, l'altro potrà essere accettato
sempre quale socio ordinario, versando la quota
stabilita.
Art .9)
Il socio ordinario, il cui figlio o i cui figli
cessassero, per qualunque motivo, di essere alunni
della scuola elementare Bonetti , potrà diventare
socio sostenitore.
Art. 10)
La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità
verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà
sancita dall'Assemblea dei Soci.
AMMINISTRAZIONE
Art. 11)
L'Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da un numero di
membri non superiore a 15, in parte di diritto ed in
parte eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di 2
anni.
Sono membri di diritto, i genitori di alunni della
Scuola Bonetti membri del Consiglio di Circolo di cui
fa parte la Scuola Elementarie Bonetti , un docente
della Scuola Bonetti nominato dal Collegio Docenti
della Scuola Elementare Bonetti ed il Dirigente del
Circolo Didattico. L'Assemblea dei Soci provvederà
inoltre ad eleggere 8 membri che completeranno il
Consiglio Direttivo.
In ogni caso almeno i tre quinti dei membri elettivi
dovranno essere scelti tra i soci ordinari.
Art. 12)
Il Consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove
a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei
Soci.
Tali cariche possono essere ricoperte solo da soci
ordinari e sono incompatibili con qualsiasi carica
all'interno degli Organi Collegiali del Circolo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 13)
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e
comunque almeno una volta all'anno per deliberare
in ordine al consuntivo ed al preventivo ed
all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per quanto concerne le deliberazioni aventi ad
oggetto le attività integrative scolastiche, per la loro
validità è necessario anche il voto favorevole della
maggioranza dei membri elettivi.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi
dal più anziano fra i membri elettivi, soci ordinari.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 14)
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazione.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci
preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione alla
Assemblea, compila il Regolamento per il
funzionamento della Associazione, la cui osservanza è
obbl igatoria per tutti gli associati..
Art. 15)
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice
Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione
dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi
di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo
ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Art. 16)
I soci sono convocati in Assemblea dal
Consiglio almeno una volta l'anno mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun socio
sostenitore e mediante affissione nell'Albo
dell'Associazione dell'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. Per quanto
concerne i soci ordinari la comunicazione scritta
potrà essere inserita nel diario dei figli-alunni.
L'Assemblea deve essere convocata in Milano presso
la scuola Bonetti; solo in caso di oggettiva
indisponibilità della sede sopra indicata potrà essere
convocata altrove.
Art. 17
) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo
e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della
Associazione, sulla nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle
modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto
quant'altro a lei demandato per Statuto.
Le delibere concernenti il finanziamento delle attività
scolastiche integrative dovranno essere
preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed
approvate dal Consiglio di Circolo. Al finanziamento
delle attività scolastiche integrative dovranno essere
destinate tutte le entrate derivanti dalle quote di
iscrizione dei soci ordinari, nonchè almeno la metà
del ricavato dalla organizzazione di manifestazioni o
partecipazione ad esse al netto delle spese.
Art.18)
Hanno diritto di intervenire all' assemblea
tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua
di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche
se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per
l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a
responsabilità di consiglieri.
La delega deve essere scritta e ciascun socio non può
rappresentare più di cinque soci.
Per quanto concerne le delibere relative al
finanziamento delle attività integrative scolastiche
hanno diritto di voto solo i soci ordinari e non è
ammessa delega.
Art. 19)
L'Assemblea è presieduta dal presidente del
Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in
mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio
Presidente, che potrà essere scelto solo tra i soci
ordinari e non dovrà essere membro di Organi
Collegiali elettivi.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e
se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al
Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
Art. 20)
Le assemblee sono validamente costituite e
deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21
Codice Civile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 21)
La gestione dell'Associazione è controllata da
un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri,
eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. Almeno
due membri devono essere soci ordinari.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale, redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di
cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.
SCIOGLIMENTO
Art. 22)
Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato a maggioranza dai soci ordinari
dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
evoluzione del patrimonio.
CONTROVERSIE
Art.23)
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci
e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi
dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et
aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.
Milano, 20 ottobre 2008