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Statuto

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) E' costituita l'Associazione AMICI DELLA

SCUOLA “BONETTI"

 

Art. 2)

 

Essa ha sede in Milano, Via Tajani n. 12.

 

Art. 3)

 

L'associazione ha lo scopo di promuovere ed

organizzare attività sportive, ricreative, culturali in

ambito scolastico ed extrascolastico; promuovere e

sostenere a favore degli alunni della scuola

Elementare Bonetti attività scolastiche integrative,

preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed

approvate dal Consiglio di Circolo; provvedere alla

raccolta ed alla gestione di fondi necessari a

sostenere dette attività.

L'associazione non ha fini di lucro.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 4)

 

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di

proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le

eccedenze di bilancio ;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o

partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare

l'attivo sociale.

 

Art.5)

 

L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di

ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà

predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio

consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio

preventivo del successivo esercizio.

 

SOCI

 

Art. 6)

 

Sono soci ordinari i genitori degli alunni della

scuola elementare Bonetti , la cui domanda di

ammissione verrà accettata dal Consiglio e che

verseranno, all'atto della domanda, la quota di

associazione che verrà annualmente stabilita dal

Consiglio Direttivo.

 

Art. 7)

 

Sono soci sostenitori le persone, non genitori

degli alunni della scuola elementare Bonetti , la cui

domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio

e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di

associazione che verrà annualmente stabilita dal

Consiglio Direttivo.

 

Art. 8)

 

Ove uno dei due genitori sia stato accettato

quale socio ordinario, l'altro potrà essere accettato

sempre quale socio ordinario, versando la quota

stabilita.

 

Art .9)

 

Il socio ordinario, il cui figlio o i cui figli

cessassero, per qualunque motivo, di essere alunni

della scuola elementare Bonetti , potrà diventare

socio sostenitore.

 

Art. 10)

 

La qualità di socio si perde per decesso,

dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità

verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà

sancita dall'Assemblea dei Soci.

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 11)

 

L'Associazione è amministrata da un

Consiglio Direttivo composto da un numero di

membri non superiore a 15, in parte di diritto ed in

parte eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di 2

anni.

Sono membri di diritto, i genitori di alunni della

Scuola Bonetti membri del Consiglio di Circolo di cui

fa parte la Scuola Elementarie Bonetti , un docente

della Scuola Bonetti nominato dal Collegio Docenti

della Scuola Elementare Bonetti ed il Dirigente del

Circolo Didattico. L'Assemblea dei Soci provvederà

inoltre ad eleggere 8 membri che completeranno il

Consiglio Direttivo.

In ogni caso almeno i tre quinti dei membri elettivi

dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

 

Art. 12)

 

Il Consiglio nomina nel proprio seno un

Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove

a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei

Soci.

Tali cariche possono essere ricoperte solo da soci

ordinari e sono incompatibili con qualsiasi carica

all'interno degli Organi Collegiali del Circolo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

 

Art. 13)

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il

Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta

richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e

comunque almeno una volta all'anno per deliberare

in ordine al consuntivo ed al preventivo ed

all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza

effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio

ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto concerne le deliberazioni aventi ad

oggetto le attività integrative scolastiche, per la loro

validità è necessario anche il voto favorevole della

maggioranza dei membri elettivi.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua

assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi

dal più anziano fra i membri elettivi, soci ordinari.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito

libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.

 

Art. 14)

 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

senza limitazione.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci

preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione alla

Assemblea, compila il Regolamento per il

funzionamento della Associazione, la cui osservanza è

obbl igatoria per tutti gli associati..

 

Art. 15)

 

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice

Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione

dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi

di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo

ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

ASSEMBLEE

 

Art. 16)

 

I soci sono convocati in Assemblea dal

Consiglio almeno una volta l'anno mediante

comunicazione scritta diretta a ciascun socio

sostenitore e mediante affissione nell'Albo

dell'Associazione dell'avviso di convocazione

contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'adunanza. Per quanto

concerne i soci ordinari la comunicazione scritta

potrà essere inserita nel diario dei figli-alunni.

L'Assemblea deve essere convocata in Milano presso

la scuola Bonetti; solo in caso di oggettiva

indisponibilità della sede sopra indicata potrà essere

convocata altrove.

 

Art. 17

 

) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo

e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della

Associazione, sulla nomina dei componenti il

Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle

modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto

quant'altro a lei demandato per Statuto.

Le delibere concernenti il finanziamento delle attività

scolastiche integrative dovranno essere

preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed

approvate dal Consiglio di Circolo. Al finanziamento

delle attività scolastiche integrative dovranno essere

destinate tutte le entrate derivanti dalle quote di

iscrizione dei soci ordinari, nonchè almeno la metà

del ricavato dalla organizzazione di manifestazioni o

partecipazione ad esse al netto delle spese.

 

Art.18)

 

Hanno diritto di intervenire all' assemblea

tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua

di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche

se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per

l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a

responsabilità di consiglieri.

La delega deve essere scritta e ciascun socio non può

rappresentare più di cinque soci.

Per quanto concerne le delibere relative al

finanziamento delle attività integrative scolastiche

hanno diritto di voto solo i soci ordinari e non è

ammessa delega.

 

Art. 19)

 

L'Assemblea è presieduta dal presidente del

Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in

mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio

Presidente, che potrà essere scelto solo tra i soci

ordinari e non dovrà essere membro di Organi

Collegiali elettivi.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e

se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al

Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale

firmato dal Presidente e dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori.

 

Art. 20)

 

Le assemblee sono validamente costituite e

deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21

Codice Civile.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art. 21)

 

La gestione dell'Associazione è controllata da

un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri,

eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. Almeno

due membri devono essere soci ordinari.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale, redigeranno una relazione ai

bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di

cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà

sociale e potranno procedere in qualsiasi momento,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 22)

 

Lo scioglimento dell'Associazione è

deliberato a maggioranza dai soci ordinari

dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di

uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla

evoluzione del patrimonio.

 

CONTROVERSIE

 

Art.23)

 

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci

e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno

sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con

esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza

di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi

dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et

aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà

inappellabile.

Milano, 20 ottobre 2008

 

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